STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata MandiGAS - Gruppo di Acquisto Solidale, nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della Legge n. 383/2000 e successive modifiche, del D.L.460/1997 ed in conformità al dettato dell'articolo 1, commi 266-267 della Legge 244/2007.

L’Associazione ha sede in Tavagnacco (UD), Via Nazionale, 9 .

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare di trasferire la sede altrove e di istituire sedi secondarie, purché in Italia, quando ne ravvisa la necessità. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

 

Art. 2) FINALITA' - ATTIVITA' - DURATA

L’Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica e si propone come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi ambientali, culturali e sociali, ispirandosi al perseguimento di finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale.

 

In particolare l’Associazione promuove:

  • attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione degli stessi tra gli associati, senza applicazione di alcun ricarico, per sostenere, promuovere e diffondere i principi di un consumo critico, mirato alla scelta di prodotti etici, biologici, eco-compatibili e ponendo come obiettivi il rispetto per la persona umana e per l’ambiente, la tutela della salute e la sostenibilità dello sviluppo;
  • il sostegno ai produttori, ove possibile piccoli e locali, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano trasparenza e una equa remunerazione, nel rispetto della giustizia, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente;
  • lo sviluppo di una rete locale di produttori che abbiano le caratteristiche promosse dall’Associazione;
  • il sostegno delle aziende che operano nell’ambito dell’inclusione sociale;
  • la ricerca, lo studio, l’informazione e l'adozione di uno stile di vita che abbia il minor impatto sull’ambiente;
  • la solidarietà tra gli associati.

 

Altre finalità dell'Associazione sono:

  • creare una rete di solidarietà tra i componenti del gruppo, centrata sulla condivisione di uno stile di vita comune, basato sulla ricerca quotidiana dell’essenzialità e della sobrietà;
  • favorire l'acquisto di prodotti del circuito equo e solidale per gli articoli non reperibili su scala nazionale al fine di contribuire allo sviluppo dei popoli del sud del mondo;
  • promuovere iniziative di informazione, di formazione, di assistenza e di aggregazione in stretto rapporto di collaborazione con tutte le componenti sociali, culturali, religiose, della pubblica amministrazione ed economiche che operano nel territorio, in armonia con le finalità dell’Associazione.

Per il raggiungimento di tali finalità l’Associazione potrà, inoltre, consorziarsi e riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti che operino nel medesimo ambito e coordinare, promuovere e realizzare progetti di ricerca e studio. Potrà aderire ad altri organismi di cui condivide le finalità e collaborare con enti pubblici e privati. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati; in caso di particolari necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 3) GLI ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, salvo esplicito diniego motivato del Consiglio Direttivo da formularsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è sancita l'intrasmissibilità della qualifica di associato.

 

La qualifica di associato si perde per:

  • decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
  • esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico dell’associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione.

 

Gli associati hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
  • partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega;
  • conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • discutere e approvare i rendiconti economici-finanziari;
  • eleggere ed essere eletti membri degli organismi direttivi;
  • promuovere e pubblicizzare le attività dell'Associazione.

 

Gli associati sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
  • versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • non utilizzare in nessun modo a scopo di lucro i beni acquistati tramite l'Associazione.

 

In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

 

Art. 4) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente e il Vice Presidente;
  4. il Tesoriere;
  5. il Segretario;
  6. il Revisore.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di un anno.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

 

Art. 5) ASSEMBLEA degli ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati di maggiore età.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l'approvazione del rendiconto dell’anno precedente e del bilancio preventivo e comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria inoltre:

  1. determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e nomina i suoi membri;
  2. nomina il Revisore dei Conti;
  3. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  4. approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo che disciplinano l’attività dell’Associazione e i rapporti tra l’Associazione e gli associati, secondo i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti;
  5. delibera sulla destinazione di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve, capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
  6. ratifica i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza.

L’assemblea straordinaria:

  1. delibera sulle modificazioni statutarie;
  2. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione qualora non vengano perseguite le finalità di cui all’art. 2 e la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

 

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

Per i quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea straordinaria si rinvia alle previsioni degli Artt. 10 e 11 del presente Statuto.

 

Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte a cura del Consiglio Direttivo con invito, spedito mediante idoneo mezzo di comunicazione almeno 5 giorni prima della data fissata, contenente la data, il luogo e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale. Ogni associato può rappresentare per delega scritta al massimo un altro associato con le limitazioni previste dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduta da altra persona designata dall’Assemblea stessa.

Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente ed è a disposizione degli associati per la libera consultazione. Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti gli associati.

 

Art. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri effettivi, eletti tra gli associati dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica 1 (un) anno e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • attuare e coordinare le iniziative deliberate dall'Assemblea Generale;
  • esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee e degli indirizzi approvati dall'Assemblea;
  • determinare la quota annuale di adesione all’Associazione, nonché le relative modalità di versamento;
  • predisporre il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • deliberare sull’esclusione degli associati;
  • decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra gli associati altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione, (ad es. commissione valutazione produttori, comunicazione, informatica, ecc.).

 

Il Consiglio viene convocato in via ordinaria a cura del Presidente mediante avviso di convocazione contenente la data, l'ora di convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri con idoneo mezzo di comunicazione almeno 5 giorni prima della riunione, e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

 

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza semplice dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei associati che richiedano di consultarlo.

 

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea degli associati. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo.

 

Art. 7) ORGANI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri del Consiglio Direttivo.

 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; tiene aggiornato l’elenco degli Associati; assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

 

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico-finanziaro annuale e il bilancio di previsione.

 

Art. 8) REVISORE DEI CONTI

Il Revisore è nominato dall'Assemblea Ordinaria anche tra i non associati, dura in carica 1 (un) anno ed è rieleggibile. Il Revisore vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, vigila sulla gestione economica finanziaria e amministrativa dell’Associazione, controlla la regolare tenuta della contabilità e più in generale verifica il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. Se rileva irregolarità amministrative ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo. Esso può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Il Revisore verifica il rendiconto finanziario annuale e redige una relazione da allegare al rendiconto stesso, per l’approvazione dell’Assemblea.

 

Art. 9) PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
  • beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
  • fondo di riserva.

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
  • proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  • erogazioni liberali di terzi;
  • contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

 

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo; eventuale deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea degli associati. Gli avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

Art. 10) MODIFICHE STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 degli associati, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% più uno degli associati; la delibera di modifica dello statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 

Art. 11) SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria a cui si applicano gli stessi quorum costitutivi e deliberativi di cui all’art. 10. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

 

Art. 12) NORMA FINALE

Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto le sole modifiche richieste dalle autorità competenti per l’iscrizione dell’Associazione ad Albi o registri pubblici.

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non viene espressamente previsto da esso o dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e in particolare al Codice Civile, alla legge 383/2000, e al Decreto Legislativo n. 460 del 1997 e loro successive variazioni.

 

 

 

Statuto aggiornato al 13.11.2015